Dieci anni di “Ciberspazio e Diritto”: al via la campagna abbonamenti per il 2010
La casa editrice Mucchi di Modena (http://www.mucchieditore.it) che già pubblica, tra le altre, l’autorevole Rivista di diritto L’Archivio Giuridico “Filippo Serafini”, fondata nel 1868, collabora sin dal 1999 con il Prof. Giovanni Ziccardi della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, con una non comune lungimiranza e fondendo tradizione, rigore scientifico e passione per l’informatica, nella creazione e direzione di una pubblicazione del tutto nuova nel panorama scientifico italiano, dal titolo “Ciberspazio e Diritto”. Tale Rivista trimestrale, la prima contenente unicamente articoli di dottrina e con un Comitato Scientifico composto da circa trenta tra i più autorevoli Professori universitari di tutto il mondo, ha pubblicato, nel corso dei dieci anni di vita, oltre duecento Articoli sui temi più attuali dell’informatica giuridica e del diritto delle nuove tecnologie. Hanno contribuito, tra gli altri, gli studiosi Lawrence Lessig, Richard Stallman, John Perry Barlow, Giovanni Sartor, Ulrich Sieber, Eben Moglen, Jessica Litman, Cesare Maioli, Roberto Caso, Giancarlo Taddei Elmi e Pamela Samuelson.
Per l’anno entrante, il Comitato di Redazione e l’Editore, dato il successo della Rivista e la sempre maggiore attualità della materia, hanno deciso di rinnovare completamente struttura e Redazione della pubblicazione e di rafforzare la partnership scientifica con l’Università degli Studi di Milano, con le Cattedre di “Informatica giuridica” e di “Informatica giuridica avanzata” e con il “Corso di perfezionamento in computer forensics e investigazioni digitali” del suddetto Ateneo. Al contempo, sono stati chiamati a far parte della Redazione numerosi giovani studiosi e pratici della materia (avvocati, dottorandi di ricerca, magistrati, docenti) che contribuiranno a mantenere elevato il rigore scientifico e la valenza professionalizzante delle pubblicazioni selezionando attentamente, tra i contributi proposti, quelli di maggiore attualità o complessità.
Le novità del “nuovo corso” di “Ciberspazio e Diritto” saranno numerose. Vi sarà l’usuale, costante attenzione al dibattito scientifico più attuale, soprattutto internazionale, con un dialogo ininterrotto con i maggiori studiosi mondiali. Sono poi in corso di allestimento sezioni specifiche con Articoli scientifici dedicati alla politica dell’innovazione e alla democrazia elettronica, alla proprietà intellettuale in rete, alla privacy, alla sicurezza, alla data retention e alla sorveglianza globale, alla criminalità informatica e alle investigazioni digitali, alle libertà digitali, alle idee dei giovani studiosi e all’hacktivism.
La nuova redazione, proseguendo col rigore che deriva dalla tradizione decennale della rivista, garantirà l’usuale attenzione a temi di frontiera o di elevata complessità per lo studioso e il professionista e curerà, tra l’altro, una sezione dedicata alla traduzione della miglior dottrina straniera e una dedicata ai migliori contributi di giovani studiosi italiani.
Redazione e Comitato Scientifico
Direttore: Prof. Avv. Giovanni Ziccardi (Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano)
Vice Direttore: Avv. Pierluigi Perri (Foro di Milano)
Redazione: Dott.ssa Claudia Aquila; Avv. Stefano Aterno; Avv. Marcello Bergonzi Perrone; Dott. Marco Bettoni; Dott.ssa Silvia Bisi; Dott. Simone Bonavita; Avv. Fabio Bravo; Cons. Dott. Francesco Cajani; Avv. Barbara Coccagna; Avv. Eleonora Colombo; Avv. Claudia Del Re; Dott.ssa Anna Demartini; Dott. Fabio Di Resta; Dott.ssa Elena Falletti; Dott. Roberto Flor; Avv. Mario Ianulardo; Avv. Matteo Giacomo Jori; Avv. Luigi Leone; Avv. Michele Martoni; Dott.ssa Daniela Quetti; Dott. Alessandro Rodolfi; Sig. Tommaso Satta Puliga; Avv. Giorgio Spedicato; Dott. Guglielmo Troiano; Dott. Valentin Vitkov.
Comitato Scientifico: Prof. Tom W. Bell (Chapman University, School of Law, Stati Uniti) :: Prof. Michael Blakeney (Murdoch University, School of Law, Australia) :: Prof. Andrew Christie (University of Melbourne, Faculty of Law, Center for Media, Communications and Information Technology Law, Australia) :: Prof. Pasquale Costanzo (Università di Genova) :: Prof. Kim Dayton (University of Kansas, School of Law, Stati Uniti) :: Prof. Jos Dumortier (Katholieke Universiteit Leuven, Belgio) :: Prof. David Farber (University of Pennsylvania, Stati Uniti) :: Prof. Michael Froomkin, University of Miami, School of Law, Stati Uniti) :: Prof. Michael Geist (University of Ottawa, Law School, Stati Uniti) :: Prof. Cheng Hsu (Rensselaer Polytechnic Institute, Decision Science and Engineering Systems, Troy, Stati Uniti) :: Prof. Makoto Ibusuki (Kagoshima University, Faculty of Law, Giappone) :: Prof. Massimo Jasonni (Università di Modena) :: Prof. Ethan Katsh (University of Massachussets at Amherst, United States) :: Prof. Jane Kaufman Winn (Southern Methodist University, School of Law, Stati Uniti) :: Prof. David D. King (University of Louisville, Stati Uniti) :: Prof. Lawrence Lessig (University of Harvard, Stati Uniti) :: Prof. Peter Ludlow (State University of New York, Stati Uniti) :: Prof. Fiona Macmillan (Murdoch University, School of Law, Australia) :: Prof. Andrew Mowbray (University of technology of Sidney, Faculty of Law, Australia) :: Prof. Giovanni Pascuzzi (Università di Trento) :: Prof. Lorenzo Picotti (Università di Trento) :: Prof. David Post (Temple University Law School, Cyberspace Law Institute, Stati Uniti) :: Prof. Margaret Jane Radin (Stanford Law School, Stati Uniti) :: Prof. Joel Reidenberg (Fordham University, School of Law, Stati Uniti) :: Prof. Megan Richardson (University of Melbourne, Faculty of Law, Australia) :: Prof. Marc Rotenberg (Georgetown University Law Center, Stati Uniti) :: Prof. Michael L. Rustad (Suffolk University Law School, Stati Uniti) :: Prof. Giovanni Sartor (Università di Bologna – Istituto Europeo Firenze) :: Prof. Ulrich Sieber (University of Wurzburg, Germania) :: Prof. Giancarlo Taddei Elmi (IDG/CNR Firenze) :: Prof. Pierre Trudel (University of Montreal, Faculty of Law, Research Center in Public Law, Canada) :: Prof. Patrick Wiseman (Georgia State University, College of Law, Stati Uniti) ::
PIANO EDITORIALE PER IL 2010
ARGOMENTI DEGLI ARTICOLI IN CORSO D’ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE
· Un’analisi politica, tecnologica e giuridica dello stato del processo civile telematico e della posta elettronica certificata in Italia.
· Social networking e proprietà dei contenuti generati dagli utenti: analisi degli accordi contrattuali e limiti giuridici e tecnologici.
· Privacy e funzionalità dei motori di ricerca: tutela tecnologica e giuridica e casistica nazionale e internazionale.
· Il regime normativo della data retention nell’ordinamento italiano. Stato attuale e problematiche concrete.
· La recente normativa in tema di cyber-stalking e la giurisprudenza prevalente (e previgente) in tema di molestie via e-mail, SMS e MMS: principi fondamentali e analisi della casistica con particolare riferimento al diritto di famiglia.
· Detenzione e diffusione di materiale pedopornografico: questioni sostanziali e strategie d’indagine.
· Il diritto all’anonimato in Internet tra tradizione giuridica e disegni di legge.
· Terrorismo e reti: il panorama attuale giuridico e tecnologico.
· Il Blog come strumento di democrazia Internet, Blog e rapporti con la stampa.
· Lo stato dell’open source e dei codici aperti nel panorama politico e giuridico attuale.
· Tutela della privacy e dati sanitari.
· Il furto di identità.
· Deep packet inspection e problemi di diritti fondamentali.
· Il cloud computing tra presente e futuro: questioni giuridiche.
· RFID, geolocalizzazione e problematiche giuridiche.
· Sorveglianza globale e domestica: il panorama giuridico italiano.
· Open access e accesso libero al patrimonio culturale.
· Lo stato del file sharing tra normativa attuale e disegni di legge.
· Il concetto di interoperabilità tra tecnologia e diritto.
· La privacy nei social network: problematiche giuridiche.
· Indagini digitali tra ipotesi di linee guida e normativa vigente.
· Spionaggio, emergenza terrorismo e diritti fondamentali dell’individuo.
· Il trusted computing: aspetti tecnologici, giuridici e di libertà.
Corso di perfezionamento in “investigazioni digitali” dell’Università degli Studi di Milano
E’ in linea, all’indirizzo http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/5411.htm#c32320 il bando per l’ammissione alla terza edizione del corso di perfezionamento in “Computer Forensics e investigazioni digitali” dell’Università degli Studi di Milano.

Quest’anno il corso, giunto oramai alla sua terza edizione, sarà dedicato alla anti-forensics, con particolare attenzione alle tematiche informatico-giuridiche relative alla formazione della prova, sia nel procedimento penale che in quello civile (diritto di famiglia e diritto del lavoro). Come tradizione, il corso sarà rivolto ad avvocati, consulenti tecnici, dottori commercialisti, giuristi ed esponenti delle Forze dell’Ordine e avrà l’obiettivo di formare esperti nella valutazione, acquisizione e gestione della prova digitale, sia a fini processuali (penali, civili, giuslavoristici, amministrativi) sia per lo svolgimento di investigazioni interne e/o aziendali.
Le lezioni si terranno dal 21 gennaio 2010 al 29 aprile 2010 presso l’Università degli Studi di Milano in via Festa del Perdono, 7 a Milano. Le lezioni frontali di docenza si terranno il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.45; sono state inoltre organizzate due intere giornate (mercoledì 17 febbraio 2010 e mercoledì 31 marzo) 2010 di approfondimento rispetto alle tematiche del corso e che vedranno tra i relatori i più prestigiosi studiosi ed esperti in materia.
A conclusione delle 60 ore di lezione è prevista una prova finale (alla quale si accede dopo la verifica di almeno il 70% delle presenze) e sarà rilasciato dall’Università degli Studi di Milano un attestato di partecipazione. Il costo è stato contenuto in 1.000,00 euro, e saranno ammessi non più di 50 partecipanti. Le iscrizioni sono aperte ai laureati in qualsiasi disciplina, anche triennalisti. Non sono ammessi uditori o studenti non laureati, né sono previste quote speciali per particolari categorie. L’iscrizione si può effettuare online.
Il corso è stato accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano per 24 crediti formativi. Il termine ultimo per l’iscrizione è il 10 dicembre 2009.
Quest’anno il corso potrà avvalersi del supporto della costituenda Associazione degli ex studenti del corso di perfezionamento delle due precedenti edizioni (http:/www.perfezionisti.it), la quale organizzerà una serie di incontri destinati a favorire lo scambio di esperienze delle diverse tradizioni e formazioni culturali dei corsisti e degli ex corsisti.
Tale Associazione contribuirà a sviluppare, in seno al corso, un vero e proprio network di conoscenze. Sul sito dell’Associazione sono inoltre disponibili linee guida per le fasi di domanda di iscrizione e perfezionamento della stessa.
Corso di alta formazione in Copyright e Digital Rights Management
Obiettivi
Obiettivo principale del Corso è la formazione di una figura professionale che sappia delle tematiche relative alla tutela della proprietà intellettuale nell’ambito della dell’Informazione. In particolare, il corso mira a formare un professionista dotato di complesso di conoscenze, sia tecnologiche che giuridiche relative al diritto d’autore.
A chi si rivolge
Il corso si rivolge a laureati di ogni settore che intendano approfondire pratiche legate alla tutela della proprietà intellettuale nella “Società dell’Informazione”. In particolare il corso è indicato sia per i professionisti di area giuridica che in modo specifico di attività correlate al copyright, sia a coloro che, in qualità editori di contenuti digitali, vogliano approfondire le proprie competenze tecnologici e giuridici connessi alla tutela della proprietà intellettuale.
Titoli di accesso
Laurea
oppure diploma unitamente a competenza professionale nel settore.
Criteri di selezione
Selezione per titoli
Partecipanti
min10 -max 30
Struttura di riferimento
Corso di Laurea in Scienze e tecnologie informatiche Polo Scientifico didattico di Cesena
Materie/Programma didattico
Formati multimediali (INF/01): il corso introduce i principali formati multimediali e ipermediali presentando le più rilevanti caratteristiche che hanno impatto sulla gestione del diritto d’autore.
Digital Right Management (INF/01): il corso presenta le principali tecnologie di supporto al DRM, tra cui digital watermarking, MPEG 21, Content Scrambling System
Trasmissione e distribuzione di MM (INF/01): il corso introduce alcuni elementi dell’architettura di Internet , le principali tecnologie per la trasmissione di formati multimediali (tra le quali podcast, streaming, sistemi P2P), enfatizzando gli aspetti che influiscono sulla gestione del diritto d’autore.
Diritto d’autore nella Società dell’Informazione (IUS/04): il corso tratta i temi della tutela della proprietà intellettuale alla luce delle più recenti innovazioni tecnologiche, analizzando dettagliatamente tematiche attuali quali l’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, i conflitti tra marchi e nomi a dominio, la tutela penale del diritto d’autore e dei diritti connessi, le modalità per proteggere le proprie opere.
Copyright, data protection & privacy (IUS/01) : il corso introduce i rapporti tra diritto d’autore, diritto all’immagine e data protection. In particolare, si affrontano le tematiche legate alla protezione del diritto al nome, all’anonimato e all’identità personale, spesso oggetto di violazione nell’ambito della realizzazione di opere digitali.
Il copyright nella normativa giuridica e tecnica dell’Unione europea (IUS/14): il corso si occupa della disciplina comunitaria in tema di regolamentazione tecnica della Società dell’Informazione e della disciplina della proprietà intellettuale nel settore dell’infomation tehnology (software, banche dati, nomi a dominio, tutela del marchio e dei segni distintivi, DRM).
Sentenza Tribunale di Milano n. 8787/09
l’esercizio del diritto di copia privata, anche solo per uso personale, è subordinata alla condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti
MOTIVI DELLA DECISIONE (estratto, note ed evidenziazioni di Guglielmo Troiano).
Deve rammentarsi, a tale proposito, che il comma 4 della medesima disposizione di legge se [art. 71 sexies della Legge 633/1941], per un verso, conferma che “i titolari dei diritti [gli autori o i loro aventi causa] sono tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102 quater [della Legge 633/1941], la persona fisica che abbia acquistato il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica per uso personale”, tuttavia dispone che l’esercizio di tale diritto è subordinato alla “condizione che tale possibilità non sia in contrasto con 1o sfruttamento normale dell’ opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti”.
In tale prospettiva non sembra possa ritenersi che tra il diritto di riproduzione ed il diritto alla copia privata sussista una parità di condizione in base alla quale procedere in caso di conflitto ad individuare in quali casi e circostanze l’uno debba prevalere sull’altro, ma piuttosto una situazione per cui l’assolutezza del diritto del titolare dei diritti di utilizzazione economica sull’opera può ritenersi limitata da quello del legittimo possessore dell’esemplare dell’opera a condizione che sussistano i presupposti specificamente indicati dal menzionato comma 4 dell’art. 71 sexies L.A. che ripropone testualmente il contenuto del comma 5 dell’ art. 5 della dir 2001/29/CE (e cioè il cd. “three step test” destinato a verificare l’ammissibilità di una eccezione al diritto d’autore) .
Per ciò che riguarda il caso di specie, non ritiene il Collegio che sussistano i presupposti e le condizioni che rendono esercitabile in concreto il diritto alla copia privata dell’opera cinematografica contenuta nel DVD prodotto e commercializzato dalla parte convenuta. Sotto il profilo strettamente tecnico, Universal Pictures Italia s.r.l. ha confermato che il supporto in questione è munito del sistema di protezione Macrovision che non consente di eseguire una singola copia dell’opera, anche in formato analogico, in quanto all’epoca in cui supporto è stato acquistato dall’attore (2004) non esistevano sistemi di protezione che tecnicamente consentissero tale possibilità. A tal fine parte convenuta ha sostenuto tale argomentazione producendo una consulenza di parte esplicativa dell’inesistenza di misure tecniche di protezione atte a consentire riproduzione di una sola copia, risultando di fatto possibile la sola alternativa tra l’esclusione in toto di ogni possibilità di eseguire copie dell’opera ed invece l’opposta soluzione di non applicare alcuna misura di protezione e dunque consentire la possibilità di riprodurre con facilità da un solo esemplare dell’opera un numero tendenzialmente infinito di copie identiche per qualità a quella dell’ esemplare oggetto riproduzione (v. doc. 5 fasc. conv.).
Ritiene il Collegio che non vi siano elementi in atti idonei a porre in discussione tale prospettazione tecnica, tenuto conto che parte attrice non ha in alcun modo contestato tali conclusioni. Né -evidentemente – in tale contesto Collegio potrebbe dare corso ad accertamenti tecnici d’ufficio sul punto, in quanto l’eventuale indagine avrebbe un indubbio carattere esplorativo in quanto il CTU dovrebbe autonomamente verificare l’esistenza di sistemi di protezione alternativi a quello apposto sul DVD in questione ed assolverebbe dunque ad uno specifico onere probatorio incombente invece sulla parte attrice. Nel quadro delle concrete possibilità offerte dalla tecnica – quantomeno all’epoca dell’acquisto del DVD da parte dell’ attore -l’apposizione di una misura tecnologica di protezione impeditiva di qualsiasi possibilità di riproduzione dell’opera non può dunque essere ritenuta illegittima, posto che l’alternativa di una libera riproducibilità dell’ opera stessa che avrebbe soddisfatto la possibilità di eseguire anche la copia privata – avrebbe determinato proprio quell’obbiettivo contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera, nonchè un ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti di utilizzazione economica dell’opera che escludono – a mente del più volte menzionato comma 4 dell’art. 71 sexies L.A. – l’esercizio del diritto di copia privata.
L’effettiva sussistenza di tali pregiudizi – che evidentemente non può essere verificata in relazione alla specifica posizione individuale del solo attore, ancorchè legittimo possessore dell’esemplare dell’opera ed interessato ad un uso esclusivamente personale della copia privata -va ricercata nell’obbiettivo contesto in cui si inseriscono in le aspettative dei titolari dei diritti di utilizzazione economica del opere in questione, caratterizzato dall’utilizzazione diffusa e prevalente della tecnica digitale in sé suscettibile di creare copie del tutto identiche – in qualità – agli originali e dall’esistenza di un fenomeno di pirateria diffusa di nota ed indubbia rilevanza. Invero tale fenomeno è oggetto da tempo di specifiche iniziative di contrasto (tra le quali sul piano interno la modifica dell’ art. 171 ter L.A. ad opera della L. 248/00) e risulta espressamente oggetto della normativa comunitaria ed internazionale (v. ad esempio il quindicesimo considerando della Direttiva 2001/29/CE), in un quadro normativo teso a garantire un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale sia al fine di salvaguardia e sviluppo della creatività nell’interesse degli autori, interpreti, produttori sia dell’ industria e della cultura in generale, per garantire un soddisfacente rendimento degli investimenti nonché la salvaguardia e la creazione di nuovi posti di lavoro (in tal senso v. quarto, nono e decimo considerando della Direttiva 2001/29/CE) .
Deve dunque ritenersi che allo stato della tecnica quantomeno riferibile al 2004 l’apposizione di misure tecnologiche di protezione che impediscono anche l’esecuzione di una sola copia dell’opera non costituisce violazione del diritto di copia privata di cui all’art. 71 sexies L .A. Stima equo il Collegio provvedere all’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, tenuto conto della sostanziale assenza di precedenti sulla questione sollevata da parte attrice e dei contrasti giurisprudenziali rilevabili in altri Paesi europei e documentati in atti.
******
Bene, cioè male. Tutto chiaro ed evidente. Dove sarebbe però il contemperamento degli interessi delle parti in conflitto? E’ come a dire: avete diritto entrambi ma chi può esercitarlo è solo uno. E’ evidente lo sbilanciamento dalla parte dei diritti dell’autore (ma maggiormente dei produttori visto che sono praticamente sempre i loro aventi causa) ed il Giudice di prime cure presso il Tribunale di Milano non l’ha tenuto affatto in considerazione. La Sentenza 8787/09 andrebbe senz’altro appellatta e, nel caso di conferma in secondo grado, fatto ricorso in Corte di Cassazione.
FLOSS in Festa 2009
Venerdì 18 settembre 2009, presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Perugia in via Vanvitelli 1, si terrà una giornata dedicata all’attuazione della Legge Regionale 11/2006 ed in particolare ai Progetti CCOS finanziati dalla Giunta Regionale nell’anno 2008 che hanno/stanno concludendo i lavori.
Oltre agli interventi delle istituzioni, di esperti nazionali di FLOSS ed alle presentazioni di alcuni dei progetti CCOS 2008, sarà possibile visitare OpenLab, dove sarà possibile incontrare i responsabili di alcuni progetti significativi e dove si potranno provare i risultati degli stessi. I progetti selezionati riguardano: realizzazione di laboratori scolastici con tecnologia LTSP, virtualizzazione di servizi, sicurezza in reti di comunicazione e tecniche di riabilitazione cognitiva.
Il convegno sarà organizzato secondo il seguente calendario:
Sessione Comune
Orario Evento
09:00 - 09:10 Saluto Gaia Grossi, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia
09:10 - 09:20 Saluto Maria Rita Lorenzetti, Presidente della Regione Umbria
09:20 - 09:30 Saluto Fabrizio Bracco, Presidente del Consiglio della Regione Umbria
09:30 - 09:40 Saluto Vincenzo Riommi, Assessore Programmazione
ed organizzazione delle Risorse Finanziarie della Regione Umbria
09:40 - 09:50 Maria Prodi, Assessore Formazione, Regione Umbria
09:50 - 10:05 Anna Lisa Doria, Direttore Risorse, Regione Umbria
10:05 - 10:20 Paolo Barboni, Stefano Paggetti, Consorzio SIR Umbria
10:20 - 10:40 Carlo Daffara, rappresentante italiano dell’European Working Group on Libre software
“Open Source: miti e realta’ nella sperimentazione Europea”
10:40 - 11:00 Patrick Ohnewein, Free Software Center Bolzano
11:00 - 11:20 Break
11:20 - 11:40 Eugenia Franzoni e Andrea Castellani, Comitato Esecutivo CCOS Regione Umbria
“I progetti CCOS”
11:40 - 12:00 Carlo Piana, Free Software Foundation Europe
“Si fa presto a dire FLOSS …”
12:00 - 12:20 Dimitri Tartari, CRC Emillia Romagna
“EROSS, l’open source per gli EELL dell’Emilia-Romagna”
12:20 - 12:40 Alexjan Carraturo, Free Software User Group Italia: “La comunità italiana FLOSS”
12:40 - 12:55 Oliviero Dottorini, Presidente 1° commissione permanente Consiglio Regionale dell’Umbria
12:55 - 13:00 Osvaldo Gervasi, Presidente CCOS
13:00 - 15:00 Pranzo
15:00 - 17:00 Sessioni parallele di presentazione dei progetti CCOS 2008
(Virtualizzazione, LTSP, ITALC, Servizi al cittadino, InterPA, Infrastrutture,
Applicativi GIS, Riabilitazione Cognitiva, contentuti e-Learning SCORM, strumenti collaborativi)
17:00 - 17:30 Break
17:30 - 19:30 Sessioni parallele di presentazione dei progetti CCOS 2008
(Formazione docenti, eGroupware, Servizi internet, Backup, VOIP, CMS, Applicativi GIS)
OpenLR: il software del TOM TOM diventa open
OpenLR intende superare i limiti tecnologici delle teconologie in uso (TMC, TPEGloc, e AGORA-C) cercando anche di creare una tecnologia per il trattamento delle mappe HD (High Definition).
“This technological development is being introduced to the open source community to assist in delivering location based services to customers. TomTom will use this technology for its own services too, allowing us to transmit content like HD Traffic to connected devices and improve service quality and coverage.” Mark Gretton, TomTom’s Director of Product Engineering.
Diritto Amministrativo Elettronico
DAE 2009
8° Convegno Nazionale
giovedì 8 ottobre 2009
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Senato della Repubblica
Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva
Piazza Minerva n. 38 - Roma
qui i dettagli e le iscrizioni
Modifiche al Codice della proprietà industriale ed al Codice penale
Con la Legge del 23 luglio 2009, n.99 sono state apportate modifiche al Codice della proprietà industriale ed al Codice penale in materia di diritto industriale, in particolare per ciò che attiene la tutela dei marchi e dei segni distintivi.
L’art. 19 della Legge del 23 luglio 2009 n.99 modifica gli articoli 47, 120, 122, 134, 239 e 245 del Decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n.30, Codice della proprietà industriale.
1.
All’articolo 47 è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità»
2.
All’articolo 120 il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l’autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l’azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l’udienza in cui il processo deve proseguire».
3.
All’articolo 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 118, comma 4, l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d’ufficio dal pubblico ministero. In deroga all’articolo 70 del codice di procedura civile l’intervento del pubblico ministero non è obbligatorio»;
b) ai commi 6 e 8, la parola: «diritti» è sostituita dalla seguente: «titoli».
4.
Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
5.
L’articolo 134 è sostituito dal seguente:
«Art. 134. - (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonchè in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;
c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell’ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario».
6.
L’articolo 239 è sostituito dal seguente:
«Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L’attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall’azienda».
7.
All’articolo 245 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le controversie in grado d’appello nelle materie di cui all’articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell’ambito di essi una pronuncia sulla competenza»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all’articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore».
8.
La disposizione di cui all’articolo 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui all’articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia già intervenuta nell’ambito di essi una pronuncia sulla competenza.
L’art. 15 della Legge del 23 luglio 2009 n.99 modifica gli articoli 473, 474, 517 e aggiunge gli artt. 417-bis, 417-ter, 417-quater, 517-ter, 517-quater, 517-quinquies al Codice penale.
1.
L’articolo 473 è sostituito dal seguente:
«Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;
2.
L’articolo 474 è sostituito dal seguente:
«Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;
c) dopo l’articolo 474 sono inseriti i seguenti:
«Art. 474-bis. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.
Art. 474-ter. - (Circostanza aggravante). - Se, fuori dai casi di cui all’articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall’articolo 474, secondo comma.
Art. 474-quater. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonchè nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti»;
d) all’articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni e»;
e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l’articolo 517-bis sono aggiunti i seguenti:
«Art. 517-ter. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale). - Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Art. 517-quinquies. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonchè nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti».







